Il nuovo Superbonus riduce l’aliquota dal 110% a 90%, ma salva le villette che potranno utilizzarlo se si tratta di prima casa e con una soglia di reddito.
AGGIORNAMENTO 21 FEBBRAIO 2023
Il Superbonus 110% non sarà più come lo abbiamo conosciuto finora. Introdotto nel luglio del 2020 con l’obiettivo di imprimere una svolta alle riqualificazioni energetiche nell’edilizia, il maxi-incentivo, infatti, è stato depotenziato. Il decreto di conversione in legge del DL 176 "Aiuti Quater" e la legge di bilancio 2023 abbassano dal 2023 l’aliquota di detrazione al 90% e introducono una deroga per le unifamiliari per proseguire con l’incentivo fino al 31/12/2023. I cambiamenti coinvolgono, in particolare, i condomìni e le abitazioni unifamiliari per cui sono richieste nuove condizioni al fine dell’accesso.
Indice:
- Come era il vecchio Superbonus 110%
- Come sarà il nuovo Superbonus 90% dal 2023
- Cosa succede ai condomìni che hanno deliberato l’intervento
- Cosa succede agli edifici unifamiliari e alle abitazioni indipendenti
- Cosa succede a IACP, cooperative, ONLUS
- Novità 17 febbraio 2023: stop cessione del credito e sconto in fattura
Come era il vecchio Superbonus 110%
Partiamo con ordine ricordando sinteticamente com’era il Superbonus prima del 2023:- aliquota di detrazione al 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici, a condizione di ottenere il doppio salto di classe energetica dell’edificio e di realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” (cappotto termico, sostituzione dell'impianto esistente attraverso l'installazione di caldaie a condensazione in classe A, di pompe di calore e di sistemi ibridi);
- accesso possibile per condomìni (per i condòmini solo per interventi trainati), per edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità abitative, edifici unifamiliari, con scadenze differenziate a seconda del soggetto richiedente: prima delle modifiche introdotto dal Decreto Aiuti Quater e dalla legge di Bilancio 2023, per i condomìni era previsto che l’aliquota del 110% fosse valida fino al 31 dicembre del 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari la scadenza era il 31 dicembre 2022, a patto che fosse stato realizzato entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi previsti dall’intervento.
Come sarà il nuovo Superbonus al 90% dal 2023
Come dicevamo, i contenuti congiunti del Decreto Aiuti Quater, convertito in legge, e dalla legge di Bilancio 2023 hanno introdotto nuove condizioni per il Superbonus. Le condizioni tecniche per fruire del Superbonus (doppio salto di classe energetica e obbligo di almeno uno tra gli interventi trainanti) e gli edifici che possono accedere all’incentivo restano invariati: condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (compresi edifici oggetto di demolizione e ricostruzione), oltre edifici unifamiliari ma solo a determinate condizioni, che vediamo in seguito. Ecco le nuove aliquote di detrazione valide a livello generale (ad accezione degli edifici unifamiliari):- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
La novità introdotta per il 2023 è l’abbassamento dell’aliquota al 90% per le spese del 2023, mentre gli scaglioni al 70% e al 65% sono stati individuati nella precedente legge di Bilancio 2022.
Cosa succede ai condomìni che hanno deliberato l’intervento
I condomìni e gli edifici composti da 2 a 4 unità sono i soggetti maggiormente penalizzati dal nuovo Superbonus, perché la manovra è “retroattiva”, dato che è stata anticipata di un anno la scadenza dell’aliquota al 110%, che viene ridotta al 90% già dal 2023. Sono senz’altro molti i casi in cui un intervento con Superbonus 110% è già in corso o è stato deliberato a livello condominiale ma non ancora effettuato. Cosa succede in questi casi? I lavori già concretamente avviati procedono con la detrazione del 110% anche per il 2023, ma se i lavori non sono ancora iniziati, nel 2023 si potrà sfruttare la vecchia aliquota di detrazione al 110% solo a queste condizioni:
- Condomìni con CILAS presentata entro il 31/12/22 e approvazione della delibera dell’assemblea condominiale antecedente il 18/11/22
- Condomìni con CILAS presentata entro il 25/11/22 e delibera dell’Assemblea tra il 19/11/22 e il 24/11/22
- Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o comproprietà di persone fisiche con CILAS presentata entro il 25/11/22
- Condomìni o edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o comproprietà di persone fisiche con pratica per demolizione e ricostruzione presentata entro il 31/12/2022
Cosa succede agli edifici unifamiliari e alle abitazioni indipendenti
Tranquillizziamo anche chi sta effettuando i lavori di efficientamento sulla propria abitazione unifamiliare con il Superbonus, ma non prevede di completarli entro il 2022. Il nuovo Decreto stabilisce che per i lavori in corso d’opera, nel caso di edifici unifamiliari si potrà beneficiare del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (e non più fino al 31 dicembre 2022), sempre a condizione che sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Possibilità di cedere il credito: Essendo la pratica edilizia per questi interventi già aperta prima del 2023, sarà possibile usufruire delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per tutte le spese, nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati
I proprietari di immobili unifamiliari o con accesso indipendente che decidono da questo momento in avanti di effettuare lavori di efficientamento, però, non restano completamente esclusi dal nuovo Superbonus, come era previsto prima del Decreto Aiuti Quater: anch’essi dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2023 potranno usufruire della detrazione al 90%, a condizione, però, che siano rispettate due importanti requisiti:
- l’immobile deve essere l’abitazione principale (sono escluse le seconde case);
- il reddito familiare di riferimento nell’anno precedente alle spese non deve essere superiore a 15.000 euro, una soglia che non è “assoluta”, ma che viene calcolata in base al quoziente familiare.
Il quoziente familiare è calcolato in questo modo: il reddito familiare viene diviso per il coefficiente 1 se nel nucleo è presente un solo componente, viene diviso per 2 se oltre al richiedente c’è un coniuge o un secondo familiare convivente, mentre se sono presenti figli o altri familiari a carico, per ognuno vale il coefficiente 0,5 che andrà sommato per ricavare il coefficiente totale (oltre i due familiari a carico il coefficiente da sommare resta invariato a 2).
Nello specchietto seguente sono riportati alcuni esempi di reddito massimo che corrisponde a un reddito di riferimento di 15.000 €.
Possibilità di cedere il credito: se la pratica (CILAS) è stata aperta prima del 16/02/2023 sarà possibile optare per la cessione del credito o sconto in fattura per tutte le spese sostenute nel 2023; in caso contrario (CILAS successiva al 16/02/2023) sarà possibile
unicamente portare le spese in detrazione diretta.
Cosa succede a IACP, cooperative, ONLUS
Per gli edifici IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), per le Cooperative e per le Onlus, il Superbonus 110% è “salvo”, perché risultano valide le condizioni precedenti il Decreto Aiuti Quater, che riassumiamo. Per IACP e Cooperative, il Superbonus al 110% scade il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, altrimenti il termine è il 30 giugno 2023. Per Onlus, associazioni di promozione sociale e volontariato, il Superbonus al 110% è valido fino al 31 dicembre 2023. Infine, l’aliquota al 110% sarà disponibile fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.
Novità 17 febbraio 2023: stop cessione del credito e sconto in fattura
Il decreto Aiuti quater e la Legge di Bilancio 2023, nel tentativo di sbloccare i crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali delle banche e delle
imprese, aveva previsto la possibilità di spalmare su 10 anni e non più su 4 anni i crediti generati dalle spese comunicate all’ Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati.
Il decreto legge n.11 ha introdotto una serie di novità tra cui il blocco alla possibilità di cessione del credito per nuove pratiche, a eccezione di queste casistiche:
- Superbonus unifamiliari con CILAS presentata entro il 16/02/23;
- Superbonus condomini con approvazione lavori (delibera assemblea) e CILAS presentata entro il 16/02/23;
- Superbonus con demolizione e ricostruzione con richiesta di titolo edilizio presentata entro il 16/02/23;
- Altri bonus (Ecobonus, Bonus Casa, ecc.) per i quali, entro il 16/02/23:
- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove necessario;
- oppure, dove non necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare oppure sia stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile, nel caso di acquisto di unità immobiliari.