Invece della detrazione prevista dall’Ecobonus, è possibile scegliere lo sconto in fattura (ma solo per interventi condominiali) oppure cedere la detrazione a terzi, abbassando il costo dell’intervento.
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità relative all’Ecobonus, il bonus fiscale che consente di detrarre dall’Irpef e dall’Ires una parte consistente - il 50 o il 65% a seconda dell’intervento - delle spese destinate ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, “spalmando” il rimborso in 10 anni.La prima novità, fondamentale, è che queste agevolazioni sono valide anche per tutto il 2020.
La seconda novità riguarda le modalità con cui si può usufruire dell’Ecobonus in alternativa alla detrazione fiscale: si tratta dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito”, due meccanismi differenti che non si devono confondere.
Procediamo con ordine spiegando di cosa si tratta e precisando cosa cambia da quest’anno.
Cosa è lo sconto in fattura e come cambia nel 2020?
Lo sconto in fattura è una modalità di rimborso che consente di optare per uno sconto di pari importo applicato direttamente sulla fattura del fornitore invece che per la detrazione fiscale sull’Irpef da “spalmare” in 10 anni prevista dall’Ecobonus. In pratica l’azienda che effettua l’intervento si fa carico di anticipare al cliente, in una volta sola, la somma detraibile dalle imposte.Fino al 31 dicembre 2019 questa possibilità era riservata a tutti i soggetti privati, mentre l’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che dal primo gennaio 2020 lo sconto in fattura si possa richiedere solamente per i lavori di efficientamento energetico realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo complessivo superiore a 200.000 euro. Lo sconto in fattura non è più utilizzabile, quindi, per gli interventi previsti dall’Ecobonus effettuati all'interno delle singole abitazioni.
In sintesi, si può optare per lo sconto in fattura in sostituzione della detrazione fiscale se ci sono le seguenti condizioni:
- interventi sulle parti comuni di edifici condominiali di importo pari a superiore a 200.000 euro;
- deve essere interessato almeno il 50% della superficie disperdente esterna complessiva dell’edificio o il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale o estiva di tutto l’edificio.
Cosa è la cessione del credito?
La seconda opzione che si può scegliere per sfruttare l’Ecobonus al posto della detrazione fiscale, è la cessione del credito d’imposta: significa cedere ad altri soggetti un credito pari alla detrazione lorda spettante come pagamento di una parte della spesa. Per esempio, si cede la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori ottenendo uno sconto immediato sui costi dell’intervento. Il vantaggio - esattamente come per lo sconto in fattura - è che si beneficia del bonus in un’unica rapida soluzione invece che in 10 rate annuali.
La differenza rispetto allo sconto in fattura (che dal 2020 non è più applicabile per le singole abitazioni), è che la cessione del credito può essere effettuata da tutti i soggetti che sostengono le spese degli interventi di riqualificazione energetica, sia di singoli immobili che di parti comuni di edifici condominiali: proprietari degli immobili, condomini per lavori sulle parti comuni, inquilini, persone fisiche o società che conseguono reddito d’impresa.
La cessione del credito è conveniente soprattutto per chi non può detrarre l’agevolazione perché, avendo un reddito basso, non è soggetto alla tassazione Irpef. Queste persone non avrebbero la possibilità di sfruttare gli incentivi dell’Ecobonus, mentre con la cessione del credito possono ottenere uno sconto immediato dall’impresa che effettua i lavori.
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione cui si ha diritto con l’Ecobonus può essere ceduto, oltre che ai fornitori dei lavori, anche ad altri soggetti privati, come associazioni e consorzi, e a società che forniscono servizi energetici accreditate ufficialmente dal GSE (come le ESCO, Energy Service Companies e le SSE, Società di Servizi Energetici). È necessario però che il soggetto a cui viene ceduto il credito sia collegato in qualche modo al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Non è possibile, invece, cedere il credito né alle Pubbliche Amministrazioni né a istituti di credito o intermediari finanziari, con l’unica eccezione dei contribuenti che rientrano nella “no tax area”, ossia chi ha basso reddito non soggetto a tassazione, che possono cedere il credito anche a una banca.
Per poter usufruire della cessione del credito è necessario inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che specifichi tutti i dati necessari (come i dati catastali dell’immobile e la denominazione del fornitore cui si sta cedendo la detrazione).
La comunicazione deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa: per gli interventi sostenuti quest’anno, quindi, andrà effettuata entro il 28 febbraio 2021.