L’ambiente trova finalmente lo spazio costituzionale che ha sempre meritato, diventando valore primario da proteggere e valorizzare.
L’8 febbraio scorso, la Camera dei deputati ha accolto con entusiasmo la proposta di legge costituzionale diretta a modificare gli art. 9 e art. 41 della Costituzione italiana. In particolare, sono stati 468 i voti favorevoli ad approvare la riforma, a fronte di un solo voto contrario e sei astenuti. Il nuovo testo entrerà in vigore immediatamente, senza la necessità di sottoporlo a referendum in quanto sono state raggiunte le maggioranze necessarie a evitarlo.
La suddetta riforma era auspicata da decenni ed è andata a colmare un vero e proprio vuoto normativo: l’Italia risultava in ritardo rispetto ad altri Stati europei come Germania, Spagna e Francia e ad altre fonti internazionali. In particolare, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’art. 191 si occupa, tra l’altro, di specificare gli obiettivi che la politica dell’Unione contribuisce a perseguire in materia ambientale, come la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e in particolare a combattere i cambiamenti climatici. E ancora: la Carta dei diritti fondamentali dell’UE all’art. 37 riconosce un ruolo fondamentale alla tutela dell’ambiente sancendo come “un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.
È interessante segnalare che, prima della riforma, all’interno della Costituzione italiana la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema erano già citate unicamente nell’art. 117 lett. s tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.
Venendo ad analizzare più nel dettaglio le modifiche apportate alla Costituzione, l’articolo 9 nel testo post riforma enuncia (modifiche sottolineate):
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Il legislatore ha introdotto un nuovo comma, il terzo, con il quale il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra a tutti gli effetti a far parte dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione, anche e soprattutto nell’interesse delle generazioni future.
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Degna di nota è proprio la circostanza che per la prima volta il legislatore abbia introdotto questo concetto di “interesse delle future generazioni”, forse come plauso all’importante lavoro di sensibilizzazione portato avanti anche e soprattutto dai più giovani, sempre più attivi rispetto alle tematiche ambientali.
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Ancora, nell’art. 9 viene inserito anche il principio di tutela degli animali, rinviando alla legge statale il compito di disciplinare compiutamente le forme e i modi di tale tutela. In relazione a ciò, viene anche prevista una clausola di salvaguardia la quale prevede che “La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.
La riforma è andata, poi, ad incidere sull’articolo 41 della Carta costituzionale, che regola l’esercizio dell’iniziativa economica privata e che nella formulazione aggiornata recita (modifiche sottolineate):
«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»
La modifica, quindi, introduce due nuovi limiti all’iniziativa economica privata, inserendoli, tra l’altro, testualmente prima dei limiti già esistenti pre-riforma cioè sicurezza, libertà e dignità umana. La norma sancisce, perciò, che l’iniziativa economica privata non possa contrastare con la salute e l’ambiente, andando a creare un danno a queste ultime.
Poi, nel terzo comma del suddetto art. 41, viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, ai fini non più solamente sociali ma anche ambientali.
In definitiva, la ratio di questa riforma è di guardare l’ambiente in una diversa ottica, cioè non più come mero bene ma come valore primario costituzionalmente bisognoso di protezione e valorizzazione.
Viessmann, in qualità di azienda familiare da sempre attenta alla sostenibilità, non può che festeggiare per questa presa di coscienza del valore dato all’ambiente anche all’interno della Carta Costituzionale, in piena continuità con i valori fondamentali dell’Azienda e con la responsabilità che dagli albori Viessmann si è assunta in materia.
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Per Viessmann, oltre all’importanza di un’enunciazione formale di questo principio, la tutela dell’ambiente deve passare anche attraverso azioni concrete realizzate a livello individuale e imprenditoriale. Per questo responsabilità sociale, economica ed ecologica vengono portati in tutta l'azienda, in modo che i fabbisogni di oggi siano soddisfatti senza compromettere le risorse, la sicurezza e la tutela delle generazioni future.
Questo impegno si traduce in azioni concrete, come ad esempio:
- fornire da decenni sistemi di riscaldamento, climatizzazione e di produzione di energia elettrica a basse emissioni e alto rendimento
- dotarsi di un'organizzazione interna per l'attuazione della politica ambientale, con la quale è data priorità alla protezione ambientale integrata nel processo e nel prodotto, che consente di ridurre il rischio di dover intervenire per l'eliminazione di danni successivi;
- controllo costante del raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale;
- prevedere nel processo di produzione l'utilizzo di materie prime che consentano la massima salvaguardia delle risorse. Durante il funzionamento, i generatori di calore sono caratterizzati da elevata efficienza termica e lunga durata. Alla fine della loro vita utile, i prodotti Viessmann possono essere riciclati e le preziose materie prime sono inserite nuovamente nel processo di produzione;
- progetto "Effizienz Plus", che si basa su un approccio globale ai cambiamenti climatici, l'efficienza delle risorse e la sicurezza del lavoro, che ha portato all’aumento dell'efficienza del lavoro e dei materiali in produzione e l'efficienza energetica, sia nella produzione, sia nei consumi. Il risultato ottenuto è un risparmio del 40% dell'energia fossile e una riduzione di un terzo delle emissioni di CO2. Questo consente a Viessmann di rendere la produzione sempre più indipendente dalle fonti tradizionali di energia;
- innovazioni tecnologiche ed esemplare impegno ambientale, per i quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui, "il Premio europeo per l'ambiente" e dell'Alleanza Ambientale dell'Assia. Non solo, dall'Agenzia per l'energia tedesca (dena) ha ricevuto l'"Energy Efficiency Award" per la centrale di recupero di calore realizzata nell'ambito del progetto "Effizienz Plus";
- progetto #ViMoveForClimate per la tutela ambientale, che si pone come obiettivo quello di donare alberi a progetti di riforestazione internazionale.
ViMove for climate: l'iniziativa Viessmann per fare del bene a te, all’ambiente e al nostro futuro!
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