GUIDA AL SUPERBONUS 110%: come ottenere l’agevolazione

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GUIDA AL SUPERBONUS 110%

Introduzione

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), convertito nella Legge n.77 del 17 luglio, ha introdotto un maxi-rimborso fiscale del 110% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Si tratta di un’iniziativa di portata eccezionale nata da un lato per rilanciare gli investimenti nel settore dell’edilizia e, dall’altro, per promuovere la trasformazione del parco immobiliare italiano in vista del raggiungimento degli obiettivi europei di efficientamento energetico. Per le famiglie italiane il Superbonus 110% si traduce nell’opportunità di realizzare a costo zero importanti interventi migliorativi sulla propria abitazione (dal cappotto termico, alla nuova caldaia, al fotovoltaico) abbassando le bollette e aumentando il comfort, resa ancora più appetibile dallo strumento dello “sconto immediato in fattura”.

In questo vademecum ricapitoliamo in 15 domande-risposte tutto quello che c’è da sapere per capire se il Superbonus fa al caso vostro. Fermo restando che, per una valutazione approfondita, è necessario rivolgersi a un professionista esperto e certificato che esegua uno studio di fattibilità.

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Cos'è il Superbonus 110%?

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef (dall’IRES solo in alcuni casi), il 110% dei costi per interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, valida per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le singole abitazioni residenziali (fino al 31 dicembre 2022 per gli Istituti autonomi case popolari e i condomìni dove al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo).

Come per il Sismabonus (anch’esso portato al 110%), la cifra spettante si porta in detrazione in cinque anni, con rate di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua, ma in alternativa è possibile optare per uno sconto immediato in fattura oppure per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (si veda più avanti). Il Superbonus si aggiunge agli incentivi per le riqualificazioni edilizie già in essere - e che restano in vigore - come il normale Ecobonus (articolo 14 del Decreto legge 63/2013) e quello per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus ristrutturazioni, disciplinato dall’articolo 16-bis del Tuir) che consentono di portare in detrazione in 10 anni dal 50 al’85% delle spese sostenute, a seconda degli interventi.

Attenzione: per accedere al Superbonus 110% bisogna rispettare alcuni requisiti stringenti che non sono invece richiesti dal normale Ecobonus: scegliendo la strada della maxi-detrazione è bene essere consapevoli del complicato iter burocratico fatto di valutazioni, verifiche e certificazioni da produrre.

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Chi può accedere al Superbonus?

I soggetti che possono accedere alla detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110% sono precisati nel comma 9 dell’articolo 119 del Dl 34/2020:

  • condomìni, intesi come edifici dove più piani o porzioni di piano appartengono a persone diverse e sono presenti impianti e servizi comuni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale tranne A/1, A/8 e A/9; i titolari di reddito d’impresa o professionale soggetto all’Ires rientrano tra i beneficiari solo per le spese effettuati dal condominio sulle parti comuni, se inferiori al 50% del totale;
  • familiari del possessore o detentore dell'immobile, a condizione che siano conviventi o che possano comunque convivere nell’immobile oggetto dell’intervento, escludendo quindi le abitazioni affittate o concesse in comodato;
  • Iacp (Istituti autonomi case popolari) e società “in house providing” per immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica (qui le spese sono ammissibili fino al 30 giugno 2022);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/91 e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per lavori su immobili adibiti a spogliatoi.
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Per quali edifici si può richiedere il Superbonus?

La detrazione del 110% per interventi di riqualificazione energetica è sfruttabile nei seguenti casi:

  • edifici unifamiliari di proprietà esclusiva (ad esempio una villa) e unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, le villette a schiera); in questi casi l’abitazione può essere quella principale oppure può trattarsi di seconda casa, per un massimo di due unità abitative;
  • parti comuni di condomìni: la detrazione del 110% spetta ai condòmini proprietari anche di più di due unità immobiliari e anche se si tratta di abitazioni secondarie (escluse le categorie catastali a/1, a/8 e a/9).

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Per quali edifici non si può richiedere il Superbonus?

  • Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di condomini (ad esempio, un appartamento al terzo piano). In questo caso non sono previsti interventi che accedono direttamente al Superbonus, tuttavia sono incentivabili interventi “trainati” dai primi che beneficiano della stessa agevolazione del 110% (si veda più avanti);
  • interventi effettuati dai privati su un edificio costituto da un'unica unità immobiliare non unifamiliare o non residenziale (ad esempio, un capannone o un ufficio);
  • interventi effettuati su una singola unità immobiliare da parte di imprenditori, professionisti e società.

Sebbene in questi casi non sia possibile accedere al Superbonus 110%, come abbiamo accennato in precedenza ci sono valide alternative a disposizione di tutti coloro che vogliono comunque realizzare interventi di efficientamento energetico: l’Ecobonus (50 o 65%) e il Bonus ristrutturazioni (50%), prorogati fino alla fine del 2021, godibili nella forma "sconto immediato in fattura" grazie alla rete di installatori Partner Viessmann.

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Quali sono gli interventi che accedono direttamente al Superbonus?

Alcuni interventi, definiti “trainanti”, accedono direttamente al Superbonus 110%:

  • isolamento termico sull’involucro edilizio (con materiali che rispettano i “criteri ambientali minimi” del DM dell’ambiente 11 ottobre 2017) che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; l’isolamento può riguardare le pareti esterne (cappotto termico), i pavimenti, le coperture, le falde del tetto. Per le unità abitative con ingresso indipendente all’interno di edifici plurifamiliari il 25% si calcola sulla superficie disperdente della singola unità;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nei condomini con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua cada sanitaria adottando le seguenti tecnologie: caldaie a condensazione almeno in classe A, pompe di calore (comprese quelle con sonde geotermiche), impianti ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), impianti di microcogenerazione o collettori solari termici; è compreso anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ma solo nei Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione sulla qualità dell’aria (alcune referenze Viessmann su interventi di riqualificazione con impianto centralizzato);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari o in unità abitative indipendenti situate in edifici plurifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua cada sanitaria adottando le seguenti tecnologie: caldaie a condensazione almeno in classe A, pompe di calore (comprese quelle con sonde geotermiche), impianti ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), impianti di microcogenerazione o collettori solari termici, allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente o installazione di caldaie a biomassa almeno in classe 5 stelle, ma solo nelle aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure UE di infrazione;
  • interventi previsti dal Sismabonus: gli interventi antisismici cosiddetti “speciali”, oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, possono accedere anch'essi all'agevolazione del 110%, senza sostenere interventi trainanti.
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Quali sono gli interventi che possono accedere al Superbonus, oltre a quelli obbligatori?

Oltre agli interventi trainanti sopra descritti, possono fruire della detrazione del 110% delle spese in cinque anni anche altri interventi definiti “trainati”, se eseguiti insieme ad almeno uno dei trainanti:

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus (riportati nell’allegato B del Decreto Mise del 6 agosto 2020); tra questi, la sostituzione di finestre e infissi, l’installazione di schermature solari, l’installazione di caldaie a condensazione o a biomassa con integrazione di impianti solari termici, l’installazione di pompe di calore (compresi i sistemi ibridi);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo (in questo caso può fungere da “trainante” anche un intervento antisismico previsto nel Sismabonus);
  • colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica possono essere installati, come interventi “trainati”, sia sulle parti comuni, sia sulle singole unità immobiliari.

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Quali altre condizioni bisogna rispettare per accedere al Superbonus?

Oltre alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, per poter fruire della detrazione del 110% è necessario rispettare una ulteriore importante condizione: il saldo di due classi energetiche dell’edificio, certificato da due APE (Attestato di prestazione energetica), uno prima di effettuare i lavori e uno successivo, rilasciati da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione “asseverata”, che corrisponde a una certificazione. Se si è già in possesso di un vecchio APE (che vale dieci anni) è possibile utilizzarlo. Se non è possibile il doppio salto di classe energetica, bisogna ottenere la classe energetica più alta possibile.
Nel caso di edifici con più unità immobiliari, gli attestati di prestazione energetica sono detti “convenzionali” e sono utilizzabili esclusivamente per la verifica del passaggio di classe necessario per accedere al Superbonus. In questo caso gli indici di prestazione energetica dell’edificio intero si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
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Quali sono le possibilità per gli appartamenti in condominio?

Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio fruisce del Superbonus con riferimento ai costi che gli vengono imputati, generalmente in funzione dei millesimi, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali (in questo caso indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute, che quindi possono essere più di due). Gli interventi connessi al Superbonus possono essere deliberati dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. 

Per gli interventi sui singoli appartamenti si può fruire del Superbonus per interventi “trainati” effettuati su un massimo di due unità abitative insieme a uno degli interventi “trainanti” sulle parti comuni del condominio stesso (e se il condominio ottiene un doppio salto di classe energetica). Solo in questo caso, il proprietario di un appartamento può detrarre il 110% delle spese in cinque anni, per esempio per la sostituzione degli infissi, per la posa di schermature solari o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ma anche per una caldaia condensazione autonoma, per una pompa di calore o per il solare termico.

Nel caso di condominio, sia con riscaldamento autonomo sia centralizzato, sarà l’amministratore (dove è prevista la sua nomina) a dover richiedere il sopralluogo e lo studio di fattibilità necessari per usufruire del Superbonus 110%.

Come singolo condòmino è però sempre possibile richiedere:

  • nel caso di impianto autonomo, un intervento di riqualificazione energetica per l’impianto ai sensi dell’Ecobonus, anche con possibilità dello strumento della cessione del credito o dello sconto in fattura;
  • nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, un intervento di installazione di un sistema VMC, impianto fotovoltaico e/o climatizzatore, con la possibilità di sfruttare il Bonus ristrutturazioni (o Bonus Casa) del 50%, anche con cessione del credito o sconto in fattura.
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Quali sono i limiti di spesa per gli interventi?

  • Per gli interventi di isolamento termico i limiti di spesa sono differenziati in questo modo: nei condomini, fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per le prime otto unità) oppure 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari oltre le 8 unità; nel caso di edifici unifamiliari indipendenti (o funzionalmente indipendenti), il limite è invece di 50.000 euro (cifra massima che si può portare in detrazione è quindi di 55.000 euro);
  • Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento: nel caso dei condomini il limite di spesa è di 20.000 euro per le prime 8 unità immobiliari e di 15.000 euro oltre le prime 8; per edifici unifamiliari o indipendenti, il tetto di spesa è di 30.000 euro (quindi la detrazione massima è di 33.000 euro).
  • Per i singoli interventi trainati, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola opera. Sarà il tecnico asseveratore ad attestare che i costi sono in linea (inferiori o uguali) ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti. Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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Esistono requisiti tecnici per gli interventi?

 

L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi. Questo compito spetta ai tecnici abilitati, qui vi riportiamo i riferimenti normativi:

  • per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • tutti gli interventi dovranno anche rispettare i requisiti minimi contenuti nel DM Requisiti, pubblicato insieme al DM Asseverazioni in Gazzetta Ufficiale il 5/10/2020.
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Che aliquota Iva si applica agli interventi agevolati con il Superbonus?

Non esiste un’unica aliquota Iva per gli interventi che possono accedere al Superbonus: l’aliquota segue infatti le regole generali (4%, 10% o 22%), a seconda del tipo di bene o di servizio acquistato. Per la maggior parte dei lavori legati al Superbonus, comunque, viene applicata l’Iva agevolata al 10%, possibile per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (ad esempio la sostituzione della caldaia o degli infissi), per i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie, e per tutte le prestazioni di servizi correlati all’intervento, ad esempio la fornitura e la posa in opera. 

La detrazione Irpef del 110% sulle spese per gli interventi consentita alle persone fisiche si applica all’importo della fattura comprensivo di Iva.

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13. Cosa significa sconto in fattura e cessione del credito?

Il Decreto Rilancio prevede per il Superbonus la possibilità di optare, invece che per la detrazione delle spese sull’Irpef al 110% spalmata in cinque anni, per uno sconto immediato in fattura oppure per la cessione del credito spettante ad altri soggetti (come istituti di credito e altri intermediari finanziari).

Lo sconto in fattura, applicabile a partire dal 15 ottobre 2020 e valido per tutto il 2021, rappresenta una modalità davvero appetibile per le famiglie, che possono evitare di sborsare un solo euro per rendere più efficiente e confortevole la propria casa. Funziona in questo modo: il privato cede il credito d’imposta spettante al prestatore dei lavori (come l’Installatore o l’idraulico) e il professionista pratica uno sconto sulla fattura corrispondente al 100% della spesa. Il privato rinuncia così al 10% aggiuntivo previsto dalla detrazione del Superbonus, ma riceve l’agevolazione subito e in un’unica tranche, invece di aspettare 5 anni per recuperarla.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, è necessario essere in possesso di:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • asseverazione tecnica relativa agli interventi che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 

Sei alla ricerca di informazioni sul tema Ecobonus 110%? Non sai a quali professionisti rivolgerti per accedere a questa opportunità? Affidati a Viessmann e potrai contare sulla sua rete qualificata di progettisti e installatori presenti in tutta Italia per realizzare lavori di efficientamento energetico sul tuo immobile a regola d'arte, con in più la tranquillità delle soluzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia per i casi di Superbonus 110%, sia per le Agevolazioni 65% o 50% (Ecobonus e Bonus Ristrutturazione).

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Esiste lo sconto in fattura anche per il “normale” Ecobonus 65-50?

Il Decreto Rilancio che ha introdotto l’opzione dello sconto immediato in fattura per il Superbonus 110% ha esteso questa possibilità anche all’Ecobonus del 50% e del 65%, agevolazione fruibile fino al 31 dicembre 2021 per le singole abitazioni residenziali (dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021). Il privato recupera, quindi, immediatamente una buona parte della spesa invece di portarla in detrazione in dieci anni. L’installatore o il progettista che effettua l’intervento ottiene l’importo non pagato acquisendo il credito fiscale, che recupererà dallo Stato negli anni come creditore d'imposta, oppure, più comodamente, cedendo il credito a un terzo soggetto che può essere il fornitore degli impianti. Anche in questo caso, come già per il Superbonus 110%, Viessmann, insieme alla propria rete di Partner per l’Efficienza Energetica, offre la possibilità dello sconto immediato in fattura ai privati che scelgono i suoi prodotti.

Visti i requisiti richiesti per l’accesso al Superbonus e il complesso iter di certificazioni da produrre, la scelta del “normale” Ecobonus con lo sconto in fattura può rappresentare in molti casi la strada migliore per la riqualificazione energetica della propria casa.

Per esempio, puoi sostituire la vecchia caldaia con un nuovo generatore affidabile ed efficiente, come le nuove caldaie a condensazione Vitodens 200-W di Viessmann, senza aspettare 10 anni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Attraverso lo strumento dello sconto in fattura, che Viessmann propone attraverso i suoi  qualificati installatori Partner, ottieni subito un forte sconto sull’importo da pagare. In più, per la quota rimanente (35% o 50%) si può richiedere una dilazione del pagamento sfruttando uno dei piani di finanziamento con credito al consumo grazie alle partnership che Viessmann ha siglato con Fiditalia e Deutsche Bank Easy.

Non vuoi cambiare caldaia ma vuoi installare un nuovo impianto fotovoltaico, un climatizzatore o in sistema di ventilazione meccanica controllata? Anche in questo caso puoi accedere allo sconto in fattura attraverso il Bonus ristrutturazioni del 50%. Così facendo monetizzi immediatamente le detrazioni fiscali del 50% cui avresti diritto in 10 anni, ottenendo uno sconto di pari importo sul corrispettivo da pagare al prestatore dei lavori.

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Quali interventi conviene valutare per fruire del Superbonus?

La casistica di possibilità per accedere al Superbonus è ampia e per capire effettivamente quali sono le migliori soluzioni da adottare per la propria abitazione, considerando almeno uno degli interventi “trainanti” e l’obbligo del doppio salto di casse energetica, è necessario rivolgersi a tecnici qualificati che effettuino un approfondito studio di fattibilità, come i Progettisti della Viessmann Professional Network. Anche la spesa per questa consulenza è detraibile nel contesto del Superbonus, se poi si procede con i lavori. 

Un edificio unifamiliare rappresenta senz’altro il caso più semplice, ma gli interventi indicati vanno sempre valutati in base alla classe energetica di partenza e al livello di isolamento dell’involucro esistente. In alcuni casi basterà provvedere all’isolamento del sottotetto o all’installazione di una caldaia a condensazione, aggiungendo l’apporto di fonti rinnovabili come il solare termico o il fotovoltaico (che sono fondamentali per migliorare la classificazione energetica dell’Ape). In altri casi bisognerà provvedere sia a un isolamento più esteso delle strutture sia alla sostituzione degli impianti.

Per portarti degli esempi pratici, abbiamo fatto alcune simulazioni:

  • in questo articolo siamo partiti da una delle "classiche" situazioni del panorama italiano, un edificio appartenente alla classe G
  • in questo articolo abbiamo preso una villetta in classe B e l'abbiamo portata alla classe A3 e A4

Per chi vive in condominio, invece, l’unica possibilità concreta per poter fruire della detrazione del 110% per interventi “trainati” per il proprio appartamento è la realizzazione di almeno un intervento trainante condominiale sulle parti comuni, altrimenti risulterà molto difficile, se non impossibile, ottenere il doppio salto di classe energetica.

Per chiarire ulteriori dubbi sul Superbonus leggi le FAQ: domande frequenti sul nuovo Ecobonus 110% pubblicate sulla nostra pagina dedicata.

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