Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), convertito nella Legge n.77 del 17 luglio, ha introdotto un maxi-rimborso fiscale del 110% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.
Si tratta di un’iniziativa di portata eccezionale nata da un lato per rilanciare gli investimenti nel settore dell’edilizia e, dall’altro, per promuovere la trasformazione del parco immobiliare italiano in vista del raggiungimento degli obiettivi europei di efficientamento energetico. Per le famiglie italiane il Superbonus 110% si traduce nell’opportunità di realizzare a costo zero importanti interventi migliorativi sulla propria abitazione (dal cappotto termico, alla nuova caldaia, al fotovoltaico) abbassando le bollette e aumentando il comfort, resa ancora più appetibile dallo strumento dello “sconto immediato in fattura”.
In questo vademecum ricapitoliamo in 15 domande-risposte tutto quello che c’è da sapere per capire se il Superbonus fa al caso vostro. Fermo restando che, per una valutazione approfondita, è necessario rivolgersi a un professionista esperto e certificato che esegua uno studio di fattibilità.
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef (dall’IRES solo in alcuni casi), il 110% dei costi per interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, valida per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le singole abitazioni residenziali (fino al 31 dicembre 2022 per gli Istituti autonomi case popolari e i condomìni dove al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo).
Come per il Sismabonus (anch’esso portato al 110%), la cifra spettante si porta in detrazione in cinque anni, con rate di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua, ma in alternativa è possibile optare per uno sconto immediato in fattura oppure per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (si veda più avanti). Il Superbonus si aggiunge agli incentivi per le riqualificazioni edilizie già in essere - e che restano in vigore - come il normale Ecobonus (articolo 14 del Decreto legge 63/2013) e quello per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus ristrutturazioni, disciplinato dall’articolo 16-bis del Tuir) che consentono di portare in detrazione in 10 anni dal 50 al’85% delle spese sostenute, a seconda degli interventi.
Attenzione: per accedere al Superbonus 110% bisogna rispettare alcuni requisiti stringenti che non sono invece richiesti dal normale Ecobonus: scegliendo la strada della maxi-detrazione è bene essere consapevoli del complicato iter burocratico fatto di valutazioni, verifiche e certificazioni da produrre.
I soggetti che possono accedere alla detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110% sono precisati nel comma 9 dell’articolo 119 del Dl 34/2020:
La detrazione del 110% per interventi di riqualificazione energetica è sfruttabile nei seguenti casi:
Sebbene in questi casi non sia possibile accedere al Superbonus 110%, come abbiamo accennato in precedenza ci sono valide alternative a disposizione di tutti coloro che vogliono comunque realizzare interventi di efficientamento energetico: l’Ecobonus (50 o 65%) e il Bonus ristrutturazioni (50%), prorogati fino alla fine del 2021, godibili nella forma "sconto immediato in fattura" grazie alla rete di installatori Partner Viessmann.
Alcuni interventi, definiti “trainanti”, accedono direttamente al Superbonus 110%:
Oltre agli interventi trainanti sopra descritti, possono fruire della detrazione del 110% delle spese in cinque anni anche altri interventi definiti “trainati”, se eseguiti insieme ad almeno uno dei trainanti:
Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica possono essere installati, come interventi “trainati”, sia sulle parti comuni, sia sulle singole unità immobiliari.
Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio fruisce del Superbonus con riferimento ai costi che gli vengono imputati, generalmente in funzione dei millesimi, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali (in questo caso indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute, che quindi possono essere più di due). Gli interventi connessi al Superbonus possono essere deliberati dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi.
Per gli interventi sui singoli appartamenti si può fruire del Superbonus per interventi “trainati” effettuati su un massimo di due unità abitative insieme a uno degli interventi “trainanti” sulle parti comuni del condominio stesso (e se il condominio ottiene un doppio salto di classe energetica). Solo in questo caso, il proprietario di un appartamento può detrarre il 110% delle spese in cinque anni, per esempio per la sostituzione degli infissi, per la posa di schermature solari o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ma anche per una caldaia condensazione autonoma, per una pompa di calore o per il solare termico.
Nel caso di condominio, sia con riscaldamento autonomo sia centralizzato, sarà l’amministratore (dove è prevista la sua nomina) a dover richiedere il sopralluogo e lo studio di fattibilità necessari per usufruire del Superbonus 110%.
Come singolo condòmino è però sempre possibile richiedere:
L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi. Questo compito spetta ai tecnici abilitati, qui vi riportiamo i riferimenti normativi:
Non esiste un’unica aliquota Iva per gli interventi che possono accedere al Superbonus: l’aliquota segue infatti le regole generali (4%, 10% o 22%), a seconda del tipo di bene o di servizio acquistato. Per la maggior parte dei lavori legati al Superbonus, comunque, viene applicata l’Iva agevolata al 10%, possibile per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (ad esempio la sostituzione della caldaia o degli infissi), per i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie, e per tutte le prestazioni di servizi correlati all’intervento, ad esempio la fornitura e la posa in opera.
La detrazione Irpef del 110% sulle spese per gli interventi consentita alle persone fisiche si applica all’importo della fattura comprensivo di Iva.
Il Decreto Rilancio prevede per il Superbonus la possibilità di optare, invece che per la detrazione delle spese sull’Irpef al 110% spalmata in cinque anni, per uno sconto immediato in fattura oppure per la cessione del credito spettante ad altri soggetti (come istituti di credito e altri intermediari finanziari).
Lo sconto in fattura, applicabile a partire dal 15 ottobre 2020 e valido per tutto il 2021, rappresenta una modalità davvero appetibile per le famiglie, che possono evitare di sborsare un solo euro per rendere più efficiente e confortevole la propria casa. Funziona in questo modo: il privato cede il credito d’imposta spettante al prestatore dei lavori (come l’Installatore o l’idraulico) e il professionista pratica uno sconto sulla fattura corrispondente al 100% della spesa. Il privato rinuncia così al 10% aggiuntivo previsto dalla detrazione del Superbonus, ma riceve l’agevolazione subito e in un’unica tranche, invece di aspettare 5 anni per recuperarla.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, è necessario essere in possesso di:
Il Decreto Rilancio che ha introdotto l’opzione dello sconto immediato in fattura per il Superbonus 110% ha esteso questa possibilità anche all’Ecobonus del 50% e del 65%, agevolazione fruibile fino al 31 dicembre 2021 per le singole abitazioni residenziali (dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021). Il privato recupera, quindi, immediatamente una buona parte della spesa invece di portarla in detrazione in dieci anni. L’installatore o il progettista che effettua l’intervento ottiene l’importo non pagato acquisendo il credito fiscale, che recupererà dallo Stato negli anni come creditore d'imposta, oppure, più comodamente, cedendo il credito a un terzo soggetto che può essere il fornitore degli impianti. Anche in questo caso, come già per il Superbonus 110%, Viessmann, insieme alla propria rete di Partner per l’Efficienza Energetica, offre la possibilità dello sconto immediato in fattura ai privati che scelgono i suoi prodotti.
Visti i requisiti richiesti per l’accesso al Superbonus e il complesso iter di certificazioni da produrre, la scelta del “normale” Ecobonus con lo sconto in fattura può rappresentare in molti casi la strada migliore per la riqualificazione energetica della propria casa.
Per esempio, puoi sostituire la vecchia caldaia con un nuovo generatore affidabile ed efficiente, come le nuove caldaie a condensazione Vitodens 200-W di Viessmann, senza aspettare 10 anni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Attraverso lo strumento dello sconto in fattura, che Viessmann propone attraverso i suoi qualificati installatori Partner, ottieni subito un forte sconto sull’importo da pagare. In più, per la quota rimanente (35% o 50%) si può richiedere una dilazione del pagamento sfruttando uno dei piani di finanziamento con credito al consumo grazie alle partnership che Viessmann ha siglato con Fiditalia e Deutsche Bank Easy.
Non vuoi cambiare caldaia ma vuoi installare un nuovo impianto fotovoltaico, un climatizzatore o in sistema di ventilazione meccanica controllata? Anche in questo caso puoi accedere allo sconto in fattura attraverso il Bonus ristrutturazioni del 50%. Così facendo monetizzi immediatamente le detrazioni fiscali del 50% cui avresti diritto in 10 anni, ottenendo uno sconto di pari importo sul corrispettivo da pagare al prestatore dei lavori.
La casistica di possibilità per accedere al Superbonus è ampia e per capire effettivamente quali sono le migliori soluzioni da adottare per la propria abitazione, considerando almeno uno degli interventi “trainanti” e l’obbligo del doppio salto di casse energetica, è necessario rivolgersi a tecnici qualificati che effettuino un approfondito studio di fattibilità, come i Progettisti della Viessmann Professional Network. Anche la spesa per questa consulenza è detraibile nel contesto del Superbonus, se poi si procede con i lavori.
Un edificio unifamiliare rappresenta senz’altro il caso più semplice, ma gli interventi indicati vanno sempre valutati in base alla classe energetica di partenza e al livello di isolamento dell’involucro esistente. In alcuni casi basterà provvedere all’isolamento del sottotetto o all’installazione di una caldaia a condensazione, aggiungendo l’apporto di fonti rinnovabili come il solare termico o il fotovoltaico (che sono fondamentali per migliorare la classificazione energetica dell’Ape). In altri casi bisognerà provvedere sia a un isolamento più esteso delle strutture sia alla sostituzione degli impianti.
Per portarti degli esempi pratici, abbiamo fatto alcune simulazioni:
Per chi vive in condominio, invece, l’unica possibilità concreta per poter fruire della detrazione del 110% per interventi “trainati” per il proprio appartamento è la realizzazione di almeno un intervento trainante condominiale sulle parti comuni, altrimenti risulterà molto difficile, se non impossibile, ottenere il doppio salto di classe energetica.
Per chiarire ulteriori dubbi sul Superbonus leggi le FAQ: domande frequenti sul nuovo Ecobonus 110% pubblicate sulla nostra pagina dedicata.
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