3 luglio 2020  |  a cura di Alberto Villa  |  condividi con

Per stabilire quanto consuma un’abitazione serve l’APE

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3 luglio 2020
Normative e Agevolazioni fiscali

L'attestato di Prestazione Energetica (APE) certifica i consumi energetici degli edifici e delle singole unità immobiliari ed è necessario anche per accedere al super Ecobonus al 110%. Vi spieghiamo di cosa si tratta.

Ai sensi dell’art.119 del decreto Rilancio del 19 maggio 2020, il proprietario di un appartamento che intenda vendere o affittare o chi desidera richiedere il super Ecobonus al 110% è tenuto a presentare l’Attestato di Prestazione Energetica, un documento rilasciato esclusivamente da tecnici specializzati che permette di comprendere in modo chiaro e immediato il livello di efficienza energetica di un immobile.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che indica le prestazioni energetiche di un'unità abitativa o di un immobile. Viene compilato utilizzando un modulo standard valido per tutto il territorio nazionale indicando, secondo una scala di 10 lettere che va da G (meno efficiente) ad A4 (più efficiente), il livello di efficienza energetica dell’appartamento o dell’edificio ed è corredato da suggerimenti sui possibili interventi migliorativi.
Le linee guida per la redazione dell'APE sono contenute nel DM 26 giugno 2015, che ha modificato il DM 26 giugno 2009, in recepimento delle indicazioni del DL n. 192 del 19 agosto 2005.
È stato appena pubblicato il Decreto Legislativo n.48 del 10 giugno 2020, che, relativamente all’APE, apporta alcune modifiche alle direttive indicate nel DL 192 del 2005, in particolare l’obbligo di indicare nell’APE la data del sopralluogo e del verbale di accettazione del proprietario.

Cosa si intende per “prestazione energetica” di un edificio? 

Il Decreto Legislativo n.48 del 10 giugno 2020 definisce la prestazione energetica di un edificio come “la quantità annua di energia primaria non rinnovabile che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici”.

Attestato-Prestazione-Energetica

Quando è richiesto l’APE? 

Oltre che per accedere all’Ecobonus al 110%, l'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio in caso di:
  • nuovi edifici per cui il permesso di costruzione è vincolato al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. In questo caso l’APE deve essere inserito nei documenti da consegnare per la fine dei lavori;
  • compravendita dell'intero immobile o di una singola unità immobiliare (se non esiste una precedente certificazione APE in corso di validità); 
  • affitto (se non esiste una precedente certificazione APE in corso di validità); 
  • trasferimento a titolo gratuito (donazione); 
  • annuncio di vendita o affitto; 
  • ristrutturazione o riqualificazione di una porzione maggiore del 25% del fabbricato (anche qualora sia già stato redatto un APE dell’edificio precedente alla riqualificazione o ristrutturazione);
  • interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria;
  • modifica della destinazione d’uso di un immobile;
  • termine dei lavori di costruzione;
  • edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 500 metri quadrati, dove va affisso in un luogo facilmente visibile.  

Chi deve richiedere L’APE?

L'Attestato va richiesto a proprie spese dal proprietario dell’immobile o, nel caso di un nuovo edificio, dal costruttore.

Qual è la durata della certificazione APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale di 10 anni e va aggiornato qualora si effettuino interventi di ristrutturazione o riqualificazione che modificano la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Inoltre, la validità viene a decadere se non viene rispettata la cadenza prevista per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio. I libretti di impianto devono essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

Chi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto da un professionista abilitato. Ci si può quindi rivolgere ad una Società di servizi energetici (ESCo) o a un tecnico che risponda ai requisiti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del d.P.R.75/2013. 

Con quale procedura avviene il rilascio dell’APE?

Per redigere l’APE il tecnico dovrà obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità abitativa ed effettuare una serie di indagini volte a definire le caratteristiche strutturali dell’immobile. Il Decreto Legislativo indica in modo preciso e rigoroso la metodologia di analisi che va seguita per il calcolo della prestazione energetica. Le direttive, è bene specificarlo, sono uguali per tutto il territorio nazionale e prendono in considerazione numerosi parametri tra cui l’esposizione dell’appartamento, la qualità degli infissi, il tipo di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e la sua efficienza energetica, la presenza di impianti di autoproduzione di energia e altro ancora. Vengono inoltre richiesti i dati anagrafici del proprietario e la documentazione catastale dell’immobile. È poi un software specifico a effettuare il calcolo in base ai dati inseriti e il documento finale, sottoscritto dal tecnico certificatore, viene consegnato al richiedente e inviato in formato elettronico alla Regione o Provincia autonoma competente.

Quali sanzioni sono previste per la mancata produzione o allegazione dell’APE?

Il nuovo Decreto Legislativo n.48 trasferisce alle Regioni e alle province autonome il compito di accertare il rispetto della normativa. Le sanzioni amministrative previste in caso di omessa dichiarazione o inadempienze non hanno invece subito variazioni e sono le seguenti:
  • compravendita, nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti: da 3.000 a 18.000 euro;
  • nuove locazioni: da 300 a 1.800 euro;
  • violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di vendita o affitto: da 500 a 3.000 euro;
  • omissione da parte del direttore lavori della presentazione al comune prima del rilascio del certificato di agibilità: da 1.000 a 6.000 euro (il comune che applica la sanzione è tenuto a darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti);
  • mancato rispetto dei criteri e delle metodologie previste per la redazione dell’APE da parte del professionista qualificato: da 700 a 4.200 euro (l'ente locale, la Regione o la Provincia autonoma, che applicano le sanzioni, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti).

Anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa si è comunque tenuti a presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'Attestato di Prestazione Energetica entro quarantacinque giorni.Viessmann-Professional-Network-superbonus-110

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