Sono state definitivamente approvate le proroghe temporali per la maxi agevolazione del 110%: si va dal 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari al 31 dicembre 2023 per gli IACP.
A distanza di poco più di un anno da quando, con il Decreto Rilancio del maggio 2020, fu introdotto il Superbonus 110%, è utile ricapitolare qualche elemento, perché in questo arco temporale si sono accavallati decreti, modifiche normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che possono aver creato qualche confusione. Ora il maxi bonus ha assunto una forma definitiva e a semplificare l’iter delle procedure burocratiche è arrivata da poco anche la possibilità del modulo unico per la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) valido su tutto il territorio nazionale. Da tempo si vocifera di possibili ulteriori proroghe temporali per fruire dell’agevolazione, ma la decisione sarà presa dal Governo solamente verso la fine di quest’anno.
Ricordiamo brevemente che il Superbonus 110% consente di portare in detrazione il 110% delle spese effettuate per i lavori di efficientamento energetico degli edifici residenziali a condizione che si effettui almeno uno degli interventi definiti trainanti e che si ottenga il doppio salto di classe energetica dell’edificio (per sapere di più leggi qui). In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito fiscale, anche tramite sconto diretto in fattura da parte del fornitore delle opere (leggi anche Sconto in fattura e cessione del credito: di cosa si tratta).
Ad oggi, quindi, fino a quando si potrà utilizzare il Superbonus per i lavori di riqualificazione energetica di un immobile?
Inizialmente il Superbonus 110% doveva essere valido fino a giugno del 2022. Successivamente, però, la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178) ha introdotto alcune proroghe temporali per l’agevolazione. Poi è arrivato il DL 59/2021, convertito nella legge 101/2021, che ha introdotto ulteriori novità. Tali estensioni, tuttavia, erano vincolate a una definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che è finalmente avvenuta il 13 luglio scorso insieme con l'approvazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Da questa data si possono dunque considerare definitive le seguenti scadenze:
- Superbonus per interventi eseguiti da persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su singoli edifici unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari: 30 giugno 2022;
- Superbonus per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti in esclusiva o in comproprietà (“mini-condomini”): 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno anno è stato eseguito almeno il 60% dei lavori;
- Superbonus per interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomìni, senza alcuna condizione per lo stato di avanzamento dei lavori: 31 dicembre 2022;
- Superbonus per interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari): 30 giugno 2023 oppure 31 dicembre 2023 se al 30 giugno è stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
Inoltre, l’opzione della cessione del credito fiscale e dello sconto in fattura sono fruibili fino al 31 dicembre 2022, nei casi in cui il Superbonus 110% è ammesso alle spese sostenute fino a tale data. Se invece si opta per fruire della detrazione, le spese sostenute nel 2022 da qualunque beneficiario si dividono in 4 quote annuali anziché in 5.
Quando scadono le altre agevolazioni fiscali per i lavori di riqualificazione degli immobili?
La legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche tutti gli altri bonus per ristrutturare o riqualificare la propria abitazione, con le condizioni “a termine” introdotte nel tempo per quanto riguarda l’aliquota di detrazione o l’ammontare del limite di spesa. In particolare:
- detrazione fiscale al 50% per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto “Bonus casa”, che dopo il 31 dicembre 2021 dovrebbe in teoria tornare a regime al 36%);
- detrazioni fiscali al 50, 50-65-70-75-80-85% (a seconda degli interventi) per il “normale” Ecobonus finalizzato all’efficientamento energetico;
- detrazione fiscale al 50% per mobili e grandi elettrodomestici (con limite di spesa aumentato a 16.000 euro)
- detrazione fiscale al 50-70-75-80-85% per il Sismabonus ordinario;
- detrazione fiscale al 36% per i giardini;
- detrazione fiscale 90% per il rifacimento delle facciate.
Per tutte queste agevolazioni fiscali “tradizionali”, le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito sono valide solo fino al 31/12/2021. Sarà la prossima Legge di bilancio – la stessa che stabilirà l'eventuale proroga del Superbonus 110% - a stabilire se per essi sarà possibile anche nel 2022 optare per queste modalità di fruizione che sostituiscono la detrazione fiscale.