17 marzo 2026  |  a cura di Alberto Villa  |  condividi con

Conviene di più il Conto Termico 3.0 o le detrazioni fiscali?

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17 marzo 2026
News, Normative e Agevolazioni fiscali

Oggi è possibile abbattere i costi per l’installazione di nuovi impianti termici per l’efficientamento energetico utilizzando il nuovo Conto Termico 3.0 oppure le detrazioni fiscali del Bonus ristrutturazioni e dell’Ecobonus. Qui vi spieghiamo qual è il più conveniente nel caso di una pompa di calore: dipende dalla potenza, dall’efficienza e dal costo dell’intervento.

Indice:

  1. Due strade diverse per gli incentivi

  2. Come funziona il Conto Termico

  3. Come funzionano le detrazioni fiscali

  4. Cosa differenzia il Conto Termico 3.0 dal vecchio Conto Termico

  5. Perché per il Conto Termico 3.0 è meglio affrettarsi?

  6. I requisiti tecnici per le pompe di calore con il Conto Termico 3.0

  7. Come viene calcolato il contributo del Conto Termico 3.0

  8. Quando è conveniente il Conto Termico 3.0 rispetto alla detrazione fiscale

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Due strade diverse per gli incentivi

Nel momento in cui si decide di investire nella riqualificazione energetica della propria abitazione, capita sempre di chiedersi: quale incentivo mi conviene utilizzare? Cosa recupero concretamente della spesa fatta?

Per gli interventi sugli impianti energetici nelle abitazioni residenziali oggi abbiamo due possibilità: sfruttare le detrazioni fiscali al 50% del Bonus Ristrutturazioni o dell’Ecobonus (36% per l’abitazione non principale) oppure utilizzare il nuovo Conto Termico 3.0.

Non c’è un’unica risposta per sapere qual è il migliore incentivo, perché la situazione cambia a seconda della tipologia di intervento e del tipo di sistema installato.

Vediamo quindi quando è più o meno conveniente il Conto Termico 3.0 rispetto alle detrazioni fiscali volendo installare una nuova pompa di calore.

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Come funziona il Conto Termico

Da quest’anno la nuova versione del Conto Termico 3.0 è entrata nel vivo, grazie alla pubblicazione avvenuta in dicembre delle regole applicative del GSE, seguite al decreto ministeriale del MASE del 7 agosto 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025) ed è entrato in vigore il 25 dicembre scorso. Il 2 febbraio 2026, poi, il GSE ha aperto il Portaltermico 3.0, la piattaforma digitale per la gestione delle richieste di incentivi.

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Ricordiamo che gli incentivi del Conto Termico riguardano interventi di piccole dimensioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio (isolamento termico, sostituzione infissi, ecc.) e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili su immobili esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale. All’interno di questi interventi rientra l'installazione di pompe di calore elettriche o di sistemi ibridi e bivalenti in sostituzione del vecchio generatore di calore.

Il Conto Termico 3.0 ammette anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa, mentre non ammette interventi per caldaie stand alone alimentate esclusivamente a combustibili fossili.

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Il Conto Termico 3.0 è un contributo diretto a fondo perduto, non una detrazione fiscale. L’incentivo non è fisso, ma varia a seconda del tipo di intervento e consiste in un rimborso da parte del GSE che viene pagato direttamente sul conto corrente del destinatario dopo la fine dei lavori.

Se l’importo dell’incentivo è inferiore a 15.000 euro, è erogato in un’unica soluzione; altrimenti si passa a due o cinque rate annuali, a seconda della potenza del sistema. Il Conto Termico consente, inoltre, di utilizzare per il pagamento il meccanismo del mandato irrevocabile all’incasso, che equivale praticamente a uno sconto in fattura.

Il GSE è l'unico soggetto responsabile della gestione, del monitoraggio e della pubblicazione dei dati relativi agli incentivi concessi al Conto Termico.

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Come funzionano le detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali per i lavori in edilizia (Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus), al contrario del Conto Termico 3.0, sono degli “sconti” con percentuale fissa che vengono applicati ogni anno sulle tasse da pagare, per una durata complessiva di 10 anni.

Nel 2026 consentono di recuperare nel complesso (dunque in 10 anni di tempo) il 50% delle spese sostenute se si tratta di interventi sull’abitazione principale di proprietà, mentre per gli altri tipi di abitazione si passa al 36%. Dal prossimo anno è previsto che queste percentuali di detrazione scendano, rispettivamente, al 36% e al 30%.

Nel caso del Bonus ristrutturazioni, il massimale di spesa è pari a 96.000 euro per l’intervento complessivo, mentre con l’Ecobonus esistono massimali di detrazione specifici per ogni intervento effettuato o tecnologia installata. Per la sostituzione di un impianto di climatizzazione, ad esempio, il massimale di spesa è pari a 30.000 euro. Qui tutte le specifiche e novità.

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Cosa differenzia il Conto Termico 3.0 dal vecchio Conto Termico

Nel Conto Termico 3.0 vi sono diversi elementi di novità. Prima di tutto, è stato aggiornato l’elenco degli interventi che possono fruire del sostegno e poi sono stati aggiornati i massimali di spesa, allineandoli ai costi di mercato attuali. Inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari. Gli edifici privati non residenziali (settore terziario) possono ora accedere all'incentivo anche per interventi di efficienza energetica, prima riservati solamente alle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, ma solo per gli edifici del terziario, compaiono per la prima volta gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo tra gli interventi incentivabili, ma a condizione che sia installata anche una pompa di calore in sostituzione di un impianto termico esistente.

L’incentivo erogato dal Conto termico 3.0 arriva fino al massimo del 65% delle spese ammissibili, ma può salire fino al 100% nel caso di interventi su edifici pubblici di proprietà di comuni fino a 15.000 abitanti, sulle scuole pubbliche e su strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie pubbliche.

Per sapere di più leggi anche Conto Termico 3.0: incentivi e vantaggi per il risparmio energetico.

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Perché per il Conto Termico 3.0 è meglio affrettarsi?

Mentre la proroga delle detrazioni fiscali da un anno all’altro viene decisa con la Legge di Bilancio, il Conto Termico 3.0 è una misura permanente e senza scadenza, soggetta solo al limite del budget annuale assegnato. Bisogna, quindi, considerare che i fondi statali disponibili per questo incentivo possono esaurirsi entro i 12 mesi dell'anno solare.

La dotazione del Conto termico 3.0 prevede un limite di spesa annuale a carico dello Stato di 900 milioni di euro, dei quali 400 destinati alle pubbliche amministrazioni (20 milioni per le diagnosi energetiche). Dei 500 milioni rimanenti, al massimo 150 milioni sono destinati alle imprese (edifici dell’ambito terziario) e 350 milioni sono, invece, per gli edifici residenziali dei privati. Quest’ultima non è una cifra altissima e prima della fine del 2026 potrebbe già essere esaurita.

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A meno che non intervengano nuovi finanziamenti durante l’anno (possibilità che è prevista, ma al momento è difficile sapere se sarà attuata), il nostro consiglio è quello di non far passare troppo tempo e di non attendere la fine dell’anno se si intende sfruttare il Conto Termico 3.0 per riqualificare energicamente la propria abitazione.

I requisiti tecnici per le pompe di calore con il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico, come abbiamo visto, premia economicamente l’installazione di impianti che favoriscono l’utilizzo delle rinnovabili termiche. Sfruttando una buona parte di energia termica contenuta in una fonte esterna rinnovabile, le pompe di calore sono tra gli interventi ammessi, se sono installate in sostituzione di impianti idi climatizzazione invernale esistenti.

Le pompe di calore, per essere ammesse all’incentivo, devono impiegare energia aerotermica, geotermica o idrotermica e rispettare i requisiti minimi specificati nel regolamento Ecodesign, che prevede determinati valori di efficienza energetica stagionale (ηs%) e di conseguenza uno SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) minimo, a seconda del tipo di sistema (aria-aria, aria-acqua, ecc.)

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN14825, come previsto sempre dalle regolamentazioni Ecodesign.

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Come viene calcolato il contributo del Conto Termico 3.0

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con pompe di calore elettriche, l’incentivo annuo del Conto Termico 3.0 è definito in funzione della quantità di energia termica prodotta annualmente dal sistema, che viene valorizzata economicamente in euro/kWt secondo specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia.

L’energia termica prodotta dalla pompa di calore dipende dallo SCOP specifico, quindi dall’efficienza del sistema, e dalla sua potenza in kW. Queste due voci sono quindi fondamentali per determinare l’importo economico del contributo erogato dal GSE.

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Quando è conveniente il Conto Termico 3.0 rispetto alla detrazione fiscale

La convenienza del Conto Termico 3.0 per le pompe di calore è da valutare con attenzione: dipende dalla tipologia di sistema, dalla sua potenza e dal costo di installazione.

Per l’installazione di un modello idronico in ambito residenziale (tipicamente aria-acqua), il vecchio Conto Termico 2.0 non era conveniente rispetto alle detrazioni fiscali. La formula per calcolare il rimborso basata sulla potenza del sistema, che erogava una certa quota per ogni kW installato, penalizzava le taglie piccole tipiche dell’ambito residenziale.

Ad esempio, per una pompa di calore da 8 kW caratterizzata da un costo di installazione di 1.500 euro/kW il contributo poteva ridursi a circa 3.000 euro e incidere quindi relativamente poco (solo il 25%) sulla spesa sostenuta. Con le detrazioni fiscali, in particolare con l’Ecobonus che fino al 2024 rimborsava con l’aliquota fino al 65%, il confronto era decisamente penalizzante.

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Nel caso di una macchina di potenza più elevata, magari da oltre 100 kW, il Conto Termico è sempre stato più conveniente. Qui, infatti, le economie di scala consentono oggi di beneficiare di un costo di installazione al kW molto più basso.

Con il nuovo Conto Termico 3.0 l’incentivo è aumentato ed è anche stato introdotto un calcolo che, rispetto a prima, premia maggiormente il livello di efficienza del sistema (il suo indice SCOP). La formula per il calcolo dell’incentivo, tuttavia, resta basata sui kW di potenza, quindi, premia comunque poco le pompe di calore di piccola potenza rispetto a quelle di potenza più elevata, soprattutto se i costi di installazione sono rilevanti perché sono previsti lavori sull’impianto e sulla struttura dell’edificio. Spesso, quindi, in questi casi conviene utilizzare la detrazione fiscale al 50%.

Se, invece, gli interventi impiantistici sono limitati e il costo dell’intervento è abbastanza contenuto, orientativamente sotto gli 8.000/10.000 euro, il Conto Termico 3.0 diventa allora più interessante, anche perché diversamente dalle detrazioni fiscali permette di utilizzare il mandato irrevocabile all’incasso che equivale a uno sconto in fattura: il fornitore, infatti, può scontare direttamente sul prezzo di acquisto l’importo dell’incentivo del GSE, che sarà poi accreditato direttamente sul suo conto corrente.

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Diverso è il caso delle pompe di calore a espansione diretta, compresi i climatizzatori split aria-aria: in questo caso, infatti, il Conto Termico (compreso il Conto Termico 3.0) è di norma più conveniente. In questo caso, infatti, il costo di acquisto e installazione è decisamente più contenuto rispetto ai sistemi idronici.

Ricordiamo che il Conto termico permette l’installazione di climatizzatori in pompa di calore in sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, quindi se è presente un vecchio climatizzatore in pompa di calore che viene utilizzato (anche) per il riscaldamento.

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FAQ - Domande Frequenti sul Conto Termico 3.0

1. Che cos'è il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo pubblico introdotto dal D.M. 07/08/2025, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che sostiene interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti. Offre contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese, con rimborsi più rapidi rispetto alle detrazioni fiscali sull'IRPEF.

2. Quando è entrato in vigore il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, mentre dal 2 febbraio 2026 è attivo il Portaltermico 3.0 per la gestione delle richieste di incentivo.

3. Quali sono le principali novità introdotte dal Conto Termico 3.0 rispetto al Conto Termico 2.0?
Il Conto Termico 3.0 amplia la platea dei beneficiari includendo anche il settore terziario, enti del terzo settore e comunità energetiche rinnovabili (CER). Introduce incentivi per interventi integrati come l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica, purché abbinati all'installazione di pompe di calore. Prevede inoltre massimali aggiornati e la possibilità di erogare l’incentivo in un’unica soluzione fino a 15.000 euro.

4. Chi può accedere al Conto Termico 3.0?
Possono accedere al Conto Termico 3.0 privati, imprese, pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e comunità energetiche rinnovabili, ampliando così la platea dei beneficiari rispetto alle versioni precedenti.

5. Quali tipologie di interventi sono ammesse dal Conto Termico 3.0?
Sono incentivati interventi di incremento dell'efficienza energetica, come isolamento termico e sostituzione infissi, e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, inclusa l’installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico, sistemi ibridi add-on, impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica se abbinati a pompe di calore.

6. Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?
Il contributo a fondo perduto del Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali per le stesse spese, ma può essere combinato con incentivi regionali, fondi del PNRR e altri sostegni non statali, nel rispetto delle regole di cumulabilità.

7. Come si presenta la domanda per accedere al Conto Termico 3.0?
La domanda deve essere presentata tramite il Portaltermico 3.0, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori per i privati e le imprese, mentre le pubbliche amministrazioni possono prenotare l’incentivo prima dell’inizio degli interventi.

8. Quando è obbligatoria la diagnosi energetica per accedere al Conto Termico 3.0?
La diagnosi energetica è richiesta in specifici casi, ad esempio per interventi su interi edifici o impianti con potenze superiori a determinate soglie, per garantire un reale miglioramento delle prestazioni energetiche.

9. Quali documenti sono necessari per la richiesta di incentivo?
È necessario allegare documentazione tecnica, certificazioni, fatture, prove di pagamento, attestati di prestazione energetica (APE) e, quando richiesto, la diagnosi energetica, oltre alla scheda contratto firmata dal soggetto responsabile.

10. Come funziona l’erogazione del contributo e quali sono i massimali?
Il contributo è un incentivo a fondo perduto erogato direttamente dal GSE sul conto corrente del beneficiario o dell'ESCo delegata. Per importi inferiori a 15.000 euro, l’erogazione avviene in un’unica soluzione, altrimenti in rate annuali. Le percentuali di copertura variano fino al 65% per i privati e possono arrivare al 100% per interventi su edifici pubblici strategici in comuni con meno di 15.000 abitanti.

11. Cosa significa “prenotazione dell’incentivo” per le Pubbliche Amministrazioni?
La prenotazione è una procedura riservata alle PA che permette di bloccare i fondi prima dell’inizio dei lavori, garantendo la copertura economica dell’incentivo. Dopo la prenotazione, l’amministrazione ha 12 mesi per avviare l’intervento e può ricevere un acconto del contributo all’avvio dei lavori.

12. Le Comunità Energetiche Rinnovabili possono accedere al Conto Termico 3.0?
Sì, le CER sono riconosciute come soggetti beneficiari e possono accedere agli incentivi per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con possibilità di cumulabilità con altri incentivi per la condivisione dell’energia prodotta.

13. Qual è il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel Conto Termico 3.0?
Il GSE gestisce l’intero processo di accesso agli incentivi, dalla ricezione delle domande all’erogazione del contributo, monitorando il rispetto dei requisiti e pubblicando i dati relativi agli incentivi concessi.

14. Qual è il budget annuale previsto per il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 prevede un plafond complessivo di 900 milioni di euro all’anno, suddiviso tra pubbliche amministrazioni, imprese e privati.

15. Quali sono i requisiti per accedere agli incentivi?
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale e devono rispettare specifici requisiti tecnici stabiliti dal decreto e dalle regole operative del GSE.

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