7 ottobre 2025  |  a cura di Alberto Villa  |  condividi con

Conto Termico 3.0: incentivi e vantaggi per il risparmio energetico

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7 ottobre 2025
News, Normative e Agevolazioni fiscali

Pubblicata la nuova versione dell’incentivo per l’efficienza degli edifici e la produzione di energia da rinnovabili termiche. Tra le novità troviamo i sistemi bivalenti e le pompe di calore “add-on”, così come l'ammissione del fotovoltaico.

Indice:

  1. Cosa è il Conto Termico?
  2. La nuova versione 3.0
  3. Chi può accedere al nuovo Conto Termico
  4. Il contributo erogato con il Conto Termico
  5. Interventi per le rinnovabili termiche
  6. Interventi per l’efficienza energetica
  7. Cosa bisogna fare per accedere all'incentivo?
  8. Tempistica ed entrata in vigore

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Cosa è il Conto Termico?

Tra tutti gli incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, probabilmente il conto termico è il meno conosciuto. Eppure, questo meccanismo di sostegno è molto vantaggioso, soprattutto ora che i classici Bonus per l’edilizia sono stati ridimensionati.

Ma di cosa si tratta?
Il Conto Termico permette di realizzare su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione interventi di efficientamento energetico sull'involucro e sugli impianti (utilizzando fonti rinnovabili) recuperando parte della spesa, grazie a un contributo da parte del GSE che viene erogato a fine lavori sul conto corrente del beneficiario. Il nuovo decreto Conto Termico 3.0 include importanti novità.

La nuova versione 3.0

Dal suo debutto avvenuto con decreto ministeriale del 28/12/2012, il Conto Termico ha subìto le prime modifiche nel 2016 con la versione 2.0. Ora è la volta di un ulteriore aggiornamento visto che pochi giorni fa è avvenuta la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

La nuova versione riguarda gli incentivi per gli impianti con potenza termica inferiore a 2 MW (per il solare termico gli impianti di superficie inferiore a 2.500 metri quadri). Sono stati ampliati la platea dei beneficiari e il ventaglio di interventi oggetto di incentivazione: tra questi, ora figura anche l’installazione del fotovoltaico (con o senza accumulo) e delle infrastrutture per la ricarica di auto elettriche, ma solo a determinate condizioni.

Vengono, inoltre, rivisti al rialzo i massimali di spesa per ciascuna tecnologia per adeguarli alle quotazioni di mercato. Il tetto annuale di spesa da parte dello Stato, come per le versioni precedenti, è pari a 900 milioni, di cui 400 destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 ai privati.

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Chi può accedere al nuovo Conto Termico

Al nuovo Conto Termico possono accedere:

  • Soggetti privati per interventi su edifici residenziali o appartenenti all’ambito terziario (persone fisiche, soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, condomìni);

  • Pubbliche Amministrazioni o soggetti ad esse assimilati;

  • Enti del terzo settore;

  • Configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.

L’incentivo può essere richiesto direttamente oppure tramite una Esco (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

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Il contributo erogato con il Conto termico

L’inventivo varia in funzione della tipologia di intervento e della tecnologia installata. Può arrivare fino al 65% delle spese sostenute oppure fino al 100% per gli interventi realizzati su edifici pubblici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sulle scuole pubbliche e sugli edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie.

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Interventi per le rinnovabili termiche

Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili possono essere effettuati da tutti i soggetti che hanno diritto all’incentivo, sempre che siano effettuati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione, funzionanti e accatastati nei registri regionali (dove questi sono previsti).  Ecco l’elenco secondo la versione 3.0:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione, anche combinati con la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a pompa di calore aria-acqua, acqua-acqua o geotermiche (con sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW);

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made oppure sistemi bivalenti (dove i generatori di calore sono combinati nel momento dell’installazione) o, ancora, con una pompa di calore “add on” a integrazione di una caldaia a condensazione esistente (con sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW);

  • installazione di generatori a biomassa in sostituzione di: impianti di climatizzazione invernale, di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali o di impianti per la produzione di energia termica per processi produttivi o per l’immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

  • installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, per la produzione di energia termica per processi produttivi, per immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

  • sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

  • sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

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Tra questi, senza subbio la vera novità riguarda i sistemi bivalenti e le pompe di calore “add-on”, che possono affiancare un impianto ibrido factory made o una caldaia esistente, combinando fonti rinnovabili e tecnologie tradizionali per ottimizzare l’efficienza e ridurre i consumi. Questo consente di aggiornare l’impianto senza sostituirlo completamente, rendendo più semplice e conveniente l’accesso agli incentivi.

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Interventi per l’efficienza energetica

Per le amministrazioni pubbliche, le cooperative sociali e le cooperative di abitanti e anche per i soggetti privati e gli enti del terzo settore (ma in questi casi solo relativamente a edifici non residenziali del settore terziario) sono incentivabili anche interventi per l'incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti dotati di impianti di climatizzazione. In particolare, sono ammesse le seguenti spese:

  • isolamento termico superfici opache, anche con installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata;

  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni;

  • trasformazione degli edifici esistenti in nZEB (Nearly Zero Energy Building);

  • sostituzione di sistemi di illuminazione con tecnologie efficienti;

  • installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici, compresi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

  • installazione di impianti fotovoltaici da 2 kW a 1 MW in autoconsumo, e del relativo sistema di accumulo, ma solo se contestualmente si sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione con impianti dotati di pompe di calore elettriche. In altri termini, un sistema integrato pompa di calore e fotovoltaico può beneficiare di incentivi, ma non il solo fotovoltaico a sé stante;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, sempre a condizione che si sostituisca l’impianto di climatizzazione con impianti dotati di pompe di calore.

Per i soggetti privati, la definizione del settore non residenziale (terziario) avviene sulla base della categoria catastale dell’immobile. In particolare, sono ammesse le categorie A/10, Gruppo B, Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, Gruppo D ad esclusione di D/9, Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6.

Di fatto, la possibilità di trainare l'impianto fotovoltaico esiste in ambito privato per quasi tutte le categorie catastali, ma non per l'ambito residenziale. 

Cosa bisogna fare per accedere al Conto Termico?

Se si procede con la modalità di accesso diretto, deve essere presentata al GSE la richiesta entro 90 giorni dalla data di fine lavori (il passaggio da 60 a 90 gg dalla fine lavori è una grande novità del nuovo CT 3.0). La PA, invece, può presentare domanda a preventivo tramite prenotazione prima della realizzazione dei lavori, ricevendo un acconto che sarà saldato alla loro conclusione.

Per gli impianti termici fino a 35 kW di potenza e per gli impianti solari fino a 50 mq il GSE mette a disposizione un Catalogo degli apparecchi domestici, periodicamente aggiornato, che elenca tutti i modelli che danno diritto al contributo.

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Tempistica ed entrata in vigore

Il decreto sul Conto Termico 3.0 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 e entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione. Dal 2026, per la piena operatività dei professionisti sarà necessario che il GSE pubblichi le regole applicative (entro 60 giorni dall’entrata in vigore) e renda disponibile il nuovo portale per il caricamento delle pratiche.

Vista la portata del nuovo Conto Termico 3.0, particolare importanza avranno proprio le Regole Applicative del GSE, documento corposo (le ultime del CT 2.0 erano 150 pagine) che dovrà chiarire aspetti ereditati dal CT 2.0 e, soprattutto, rendere operative tutte le novità introdotte dal testo politico del nuovo CT 3.0.

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