Il nuovo Decreto 9 gennaio 2026 che recepisce la Direttiva RED III alza gli obiettivi per le fonti pulite agendo su diversi settori. Per gli edifici dal prossimo agosto diventerà obbligatorio coprire una quota del fabbisogno per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria anche in caso di ristrutturazione di primo e secondo livello oppure se si ristruttura l’impianto termico. Obbligo anche per il fotovoltaico, con potenza che varia in funzione della superficie.
Indice:
- L’Italia recepisce l’ultima direttiva UE sulle rinnovabili
- L’obbligo di rinnovabili negli edifici fino ad oggi
- Le novità introdotte dal nuovo Decreto legislativo
- Ecco come cambieranno le regole per gli edifici
- In quali casi sono ammesse deroghe
- Come si raggiunge la quota di fonti rinnovabili obbligatoria negli edifici
- Come viene considerato l’apporto del fotovoltaico
- I nuovi requisiti minimi per gli impianti
- Domande Frequenti - FAQ

L’Italia recepisce l’ultima direttiva UE sulle rinnovabili
Gli obblighi per l’integrazione delle fonti rinnovabili degli edifici (FER) stanno per cambiare. Il 20 gennaio scorso, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5), entrato in vigore il 4 febbraio. Il Decreto è la norma italiana in attuazione della direttiva RED III (Renewable energy Directive III, ossia Direttiva UE 2023/2413 che ha sostituito la precedente RED II), l’ultima normativa europea per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili che è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo il 12 settembre 2023 e dal Consiglio UE il 9 ottobre 2023. Questa norma rientra nel pacchetto “Fit for 55%” che punta a ridurre le emissioni di gas serra dell’UE del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.
Il D. Lgs del 9 gennaio, chiamato anche Decreto RED III, rivede gli obiettivi nazionali alzando a 39,4% l’obiettivo nazionale del consumo finale lorde di energia da FER da raggiungere entro il 2030. Per centrare questo target si agisce su più settori.
Per gli edifici si stabilisce un obiettivo vincolante del 40,1% del fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili entro il 2030, grazie all’introduzione di nuovi obblighi di integrazione di impianti alimentati a energie green, che ora riguardano non solo gli edifici nuovi, ma anche quelli ristrutturati. Vediamo quindi cosa sta per cambiare per i nostri edifici con il nuovo Decreto Rinnovabili.
L’obbligo di rinnovabili negli edifici fino ad oggi
Da molti anni, ormai, in Italia è obbligatorio per edifici nuovi provvedere a una parte dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria con le fonti rinnovabili. Oggi, come stabilito dal precedente Decreto Rinnovabili 199 del 2021, l’obbligo riguarda solo le nuove costruzioni, le demolizioni e ricostruzioni e gli ampliamenti che prevedono un’aggiunta di volume lordo climatizzato superiore al 15%.

In questi casi, è obbligatorio soddisfare con le fonti rinnovabili almeno il 60% del fabbisogno per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (nel loro insieme), oltre al 60% per la sola acqua calda sanitaria (per gli edifici pubblici le due percentuali salgono al 65%). A questo si aggiunge, sempre per gli edifici nuovi, ricostruiti o ampliati, l’integrazione obbligatoria di 50 W di fotovoltaico per ogni metro quadro di superficie a livello del terreno.
Le novità introdotte dal nuovo Decreto legislativo
Con il provvedimento del 9 gennaio gli obblighi per l’integrazione delle rinnovabili cambiano o, meglio, cambieranno a partire dal 3 agosto 2026 quando, per le richieste di titolo edilizio, diventeranno operative le nuove prescrizioni (180 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso).
Cosa succederà dal 3 agosto 2026?
Le percentuali d’obbligo del 60% per il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e ACS per le nuove costruzioni e le demolizioni e ricostruzioni rimarranno invariate, ma sarà introdotta a livello nazionale una novità importante: anche per le ristrutturazioni di primo e secondo livello si dovrà obbligatoriamente introdurre una determinata quota di energia rinnovabile, e la stessa cosa vale anche nel caso del solo rifacimento dell’impianto termico.

Ricordiamo che le ristrutturazioni di primo livello sono quelle che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva (pareti, tetto, infissi) e includono la ristrutturazione o il rifacimento dell’impianto termico. Quelle di secondo livello, invece, coinvolgono più del 25% dell’involucro edilizio e possono anche non riguardare l'impianto termico.
Per quanto riguarda la sola ristrutturazione dell’impianto termico, invece, non si intende la semplice sostituzione del generatore di calore, ma un intervento che comprende sia la sostituzione del sistema di produzione sia il rifacimento dell’impianto di distribuzione o di emissione del calore (ad esempio, la sostituzione del generatore e quella completa dei termosifoni con pannelli radianti a pavimento). Nella ristrutturazione dell’impianto rientra anche il passaggio da un impianto centralizzato a uno autonomo.
Ecco come cambieranno le regole per gli edifici
Riassumiamo per punti quali saranno gli obblighi per l’integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati.
| Tipologia di intervento | Copertura fabbisogno con rinnovabili | Fotovoltaico richiesto |
| Nuovi edifici / Demolizione e ricostruzione / Ampliamenti rilevanti | 60% del fabbisogno complessivo per riscaldamento, raffrescamento e ACS (anche per la sola ACS) | 50 W/m² (calcolati sulla superficie a livello del terreno) |
| Ristrutturazioni di primo livello | 40% del fabbisogno complessivo per riscaldamento, raffrescamento e ACS (anche per la sola ACS) | 25 W/m² |
| Ristrutturazioni di secondo livello | 15% del fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento | 25 W/m² |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% del fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento da fonte rinnovabile | 25 W/m² |
Per l’edilizia pubblica gli obblighi percentuali di integrazione di fonti rinnovabili sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali, mentre per il fotovoltaico è prevista l’installazione di 55 W/m² per le nuove costruzioni e di 27,5 W/m² negli altri casi.

In quali casi sono ammesse deroghe
Il Decreto RED III prevede delle deroghe legate a impossibilità tecniche (il caso tipico è quello di un appartamento in condominio) oppure legate a mancata convenienza economica, ma queste cause di “forza maggiore” saranno da dimostrare e da riportare nella relazione Legge 10 (ex legge 10/91), il documento tecnico redatto da professionisti abilitati obbligatorio per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti e gli interventi sull'involucro o impianti, che attesta il rispetto delle normative sul risparmio energetico.
Anche gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento che coprono l’intero fabbisogno di climatizzazione non sono soggetti alle nuove regole sulle rinnovabili.

Come si raggiunge la quota di fonti rinnovabili obbligatoria negli edifici
Le nuove disposizioni per l'integrazione delle rinnovabili negli edifici renderanno ancora più importanti le pompe di calore, anche abbinate a impianti di produzione elettrica da rinnovabili come il fotovoltaico.
Le pompe di calore idroniche permettono di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria sfruttando una consistente quota di energia prelevata dall’ambiente esterno, generalmente dall’aria. Questa energia ambientale viene è considerata fonte rinnovabile, con effetti diretti sul soddisfacimento degli obblighi.

La procedura di calcolo consente attualmente di considerare come rinnovabile tutta la quota di energia non elettrica utilizzata e questa quota dipende dallo SCOP (indice di prestazione stagionale) del sistema.
Facciamo un esempio!
Con uno SCOP pari a 5, che significa che vengono restituiti 5 kWh termici rispetto a 1 kWh elettrico consumato, la percentuale di energia rinnovabile utilizzata prelevata dall’aria esterna è pari all’80%. Inoltre, anche la parte di energia elettrica consumata contiene una propria quota di energia rinnovabile, oggi considerata al 20%. Nel complesso, e semplificando al massimo il calcolo, quindi una pompa di calore con SCOP 5 fornisce l’84% di energia rinnovabile per la climatizzazione.
Come viene considerato l’apporto del fotovoltaico
Secondo il Decreto 199 del 2021 non era possibile inserire nel conteggio delle quote obbligatorie di rinnovabili l’energia rinnovabile prodotta da fotovoltaico utilizzata per alimentare elementi che producono calore con resistenze, tipicamente i radiatori elettrici o gli scaldacqua elettrici (tecnicamente è l’effetto Joule, ossia il fenomeno fisico per cui un conduttore attraversato da corrente elettrica produce calore). Il nuovo Decreto RED III, invece, permette questa possibilità, ma solo per gli edifici in classe energetica A o B.
Per edifici che si ristrutturano, o per il rifacimento di un impianto termico in cui la classe di efficienza energetica a fine lavori si mantiene dalla C in giù, quindi, l’energia rinnovabile prodotta con un impianto fotovoltaico può essere conteggiata per l’adempimento degli obblighi solamente se con esso si alimenta una pompa di calore.
I nuovi requisiti minimi per gli impianti
Il D. Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 rivede anche le caratteristiche minime che devono avere gli impianti per riscaldamento e raffrescamento per poter essere installati e per accedere agli incentivi, modificando quanto era stabilito nell’allegato IV del vecchio D.Lgs. 199/2021 che faceva riferimento a parametri relativi al COP (Coefficiente di prestazione).
In particolare, per le pompe di calore il riferimento diventano i parametri contenuti nel DM Requisiti minimi del 28 ottobre 2025, che a loro volta si basano sui valori previsti dal regolamento europeo Ecodesign per l’immissione sul mercato, basati sulla reale prestazione stagionale dei sistemi.
L’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento (ηs%) e il relativo SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale) devono, quindi, rispettare dei valori minimi, a seconda del tipo si sistema, che sono quelli per l'immissione in commercio stabiliti dai Regolamenti Europei Ecodesign.
Per tutti gli impianti termici che accedono a incentivi come il Conto Termico 3.0, inoltre (non solo pompe di calore, ma anche sistemi ibridi, caldaie a biomassa, solare termico) diventa obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche.
Risulta evidente che le nuove regole necessitano di una progettazione termotecnica ancora più attenta e integrata, per poter essere certi che il progetto risponda pienamente ai requisiti.
Domande Frequenti - FAQ
1. Cos'è il Decreto RED III e quali settori coinvolge?
Il Decreto RED III (recepito in Italia tramite il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, in vigore dal 4 febbraio 2026) è la normativa italiana che attua la Direttiva europea 2023/2413 (Renewable Energy Directive), parte del pacchetto "Fit for 55". Si compone di 51 articoli suddivisi in sei Capi e il suo obiettivo principale è accelerare la transizione energetica alzando la quota di energie rinnovabili. Sono coinvolti i settori degli edifici, dell’industria, dei trasporti, per cui è previsto che la quota di rinnovabili nell'alimentazione raggiunga il 29% entro il 2030, oltre comparto delle biomasse e quello dell’idrogeno.
2. Cosa cambia con il nuovo decreto sulle energie rinnovabili in Italia?
Il decreto di recepimento della direttiva europea RED III in Italia innalza al 39,4% la quota di rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2030. Le principali novità includono target più severi per l'edilizia (40,1% di rinnovabili negli edifici), incentivi all'idrogeno verde e obblighi per rinnovabili termiche e fotovoltaico anche nelle ristrutturazioni.
3. Quali sono le principali novità?
Il D. Lgs. 5/2026 prevede che gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici siano estesi anche alle ristrutturazioni importanti. Oltre alle nuove costruzioni, quindi, sono ora coinvolte anche le ristrutturazioni di primo e secondo livello e le sole ristrutturazioni dell’impianto termico. Inoltre, il decreto prevede che a partire dal 1° gennaio 2026, gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale.
4. Quali aziende offrono soluzioni per l'efficientamento energetico domestico?
Il mercato dell’efficientamento energetico domestico offre numerose soluzioni per l’isolamento termico dell’involucro e l’installazione di impianti efficienti. Per la parte impiantistica, esistono (poche) aziende che offrono soluzioni complete e integrate che vanno dai generatori di calore (caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico) agli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità. Una di queste è Viessmann, leader nel settore del riscaldamento, climatizzazione e autoproduzione di energia.



