7 maggio 2021  |  a cura di Alberto Villa  |  condividi con

10 domande-risposte per comprendere il Superbonus 110%

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7 maggio 2021
Normative e Agevolazioni fiscali

Chiarimenti, precisazioni, consigli: ecco 10 risposte puntuali ai vostri dubbi di natura normativa o tecnologica sul Superbonus 110%.

Le situazioni abitative sono tante e molto diverse l’una dall'altra, e può dunque capitare di non sapere se il nostro caso specifico rientri nella casistica che consente di sfruttare la super agevolazione del 110%. Abbiamo raccolto qui alcuni dubbi degli utenti, cercando di fare chiarezza. 

  1. Il Superbonus 110% è valido solo per le case dove si risiede oppure anche per le seconde case?
    Il Superbonus 110% è utilizzabile sia per la casa dove si ha la residenza o la dimora abituale, sia per le eventuali seconde case, ma con il limite massimo di due unità immobiliari di cui si è proprietari. Inoltre, può essere sfruttato anche per le case di cui non si ha la “disponibilità”, per esempio perché affittate. In questo caso, però - come ha precisato recentemente l’Agenzia delle Entrate - è direttamente il locatario che deve richiedere l’accesso all’agevolazione, una volta ricevuto il consenso del proprietario. 

  2. Un’abitazione in categoria catastale A8 può accedere al Superbonus?
    Le abitazioni in categoria catastale A8 (abitazioni in ville), così come in quella A1 (abitazioni di tipo signorile) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici), non possono accedere al Superbonus 110%. Per abitazioni in ville si intendono “immobili caratterizzati dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche di livello superiore all'ordinario”. Se, però, l’abitazione A8 è all’interno di un condominio dove la maggior parte delle altre unità immobiliari sono in un’altra categoria catastale che ha diritto all’agevolazione (come l’A2), si può accedere al Superbonus relativamente alle parti comuni condominiali.

  3. Si può sostituire la caldaia di un appartamento in condominio con il Superbonus 110%?
    L’unica possibilità di sfruttare il Superbonus 110% per la sostituzione delle singole caldaie autonome degli appartamenti è che il condominio realizzi come intervento trainante il cappotto termico su almeno il 25% di superficie dell’edificio e che, contemporaneamente, ottenga il doppio salto di classe energetica. Solo in questo modo, infatti, gli impianti autonomi possono diventare interventi “trainati”. 

  4. Le pompe di calore in sostituzione di un impianto di riscaldamento accedono direttamente al Superbonus 110% e sono anche utili per ottenere il doppio salto di classe energetica. Ma si possono installare con i tradizionali termosifoni?
    Una pompa di calore può convivere con i tradizionali radiatori, ma è necessario che un progettista verifichi sempre l’effettiva compatibilità. Il problema è questo: ormai le pompe di calore funzionano con qualsiasi temperatura esterna, anche molto rigida, però cambia molto il rendimento, che dipende, oltre che dalla temperatura esterna, anche dalla temperatura di mandata dell’acqua calda ai caloriferi (ricordiamo che il funzionamento ottimale di questi sistemi prevede acqua a bassa temperatura). In una località dove ci sono venti gradi sotto lo zero per lunghi periodi dell’anno ed è necessaria sempre acqua calda ad almeno a 60 °C, la pompa di calore sarebbe una scelta sbagliata. Cosa fare allora? Il compromesso ideale, in alcuni casi, è un sistema ibrido che, nelle situazioni “critiche”, ha il supporto della caldaia a condensazione.
    In alternativa si può valutare l’opportunità di verificare la resa dei caloriferi esistenti con temperature di mandata ai caloriferi inferiori, più adatte alle pompe di calore. Tale valutazione è ammessa con le pompe di calore se ipotizziamo di fare funzionare l’impianto per 24h/24h.

  5.  È possibile installare il riscaldamento a pavimento con il Superbonus 110%?
    La condizione fondamentale è che venga sostituito l’impianto di riscaldamento esistente. In quel caso, come opera ulteriore direttamente collegata, anche l’impianto con pannelli radianti a pavimento rientra nell’intervento complessivo, e questo vale sia per il Superbonus 110% che per il normale Ecobonus al 50 o 65%.

  6. Pompa di calore o sistema ibrido: è possibile gestire due impianti di riscaldamento diversi nella stessa villetta, uno con pannelli radianti a pavimento e l’altro con radiatori?
    Sì, è possibile. Dal sistema di generazione partiranno infatti due circuiti. Chiaramente, se le temperature dell’acqua sono diverse nei due impianti, è molto probabile che il sistema ibrido (o la pompa di calore) dovrà funzionare alla temperatura più alta, penalizzando il funzionamento della pompa di calore.

  7.  Il massimale di 30.000 euro previsto dal Superbonus per la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale è comprensivo di IVA?
    Nel caso di edificio unifamiliare, il massimale di 30.000 euro è relativo alle spese ed è da intendersi IVA compresa, essendo anche quest’ultima un costo per l’utente finale. Nel caso di normale Ecobonus, invece, il massimale di 30.000 euro si riferisce alla detrazione: per esempio, con un’aliquota di detrazione del 50% si possono spendere 60.000, sempre IVA inclusa se l’utente finale è un privato. 

  8.  L’installazione di un generatore a biomassa è incentivabile con il Superbonus 110% o con altri Bonus?
    Installare una caldaia a legna o pellet non è un intervento “trainante” per il Superbonus 110%, salvo specifiche condizioni stringenti che abbiamo descritto in questo articolo: "Caldaia a biomassa e Superbonus? Sì, ma a determinate condizioni." Rientrando, tuttavia, tra gli interventi comunque agevolabili con l’Ecobonus, può essere detraibile al 110% come intervento “trainato”. Bisogna però rispettare le regole indicate nel Decreto del 6 agosto 2020, in particolare: se si sostituisce una caldaia a legna e/o pellet esistente, deve essere in classe 4 stelle; negli altri casi (nuova installazione, sostituzione di caldaia a gasolio o a GPL) deve essere in classe 5 stelle.

  9. I climatizzatori estivi o un sistema di ventilazione meccanica controllata rientrano nel Superbonus 110%?
    La risposta è sostanzialmente no, perché i climatizzatori estivi - anche se si tratta di sistemi a pompa di calore reversibili – nella maggior parte delle installazioni non sostituiscono un impianto di riscaldamento, lo stesso dicasi per un sistema VMC.
    L’unica situazione incentivabile al 110% - ma si tratta di casi più che rari - è quando la situazione esistente già prevede un climatizzatore split come impianto di riscaldamento (per esempio una seconda casa o una mansarda) e la nuova installazione si configura come sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente. L’installazione di un climatizzatore estivo, invece, può sempre beneficiare della detrazione del 50% prevista dal Bonus ristrutturazioni. 

  10. Il Superbonus 110 è sempre l’agevolazione che conviene di più?
    Ragionando in termini puramente economici, se un intervento può godere del Superbonus 110% questo è sicuramente l’incentivo più conveniente. Si paga però lo scotto della complessità della procedura, che, nel caso di un intervento condominiale, prevede anche il fatto di mettere d’accordo l’assemblea.  Guardando alla semplicità di fruizione, invece, il normale Ecobonus è lo strumento migliore: garantisce comunque il 65% di detrazione fiscale per la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico, magari con sconto diretto in fattura praticato dall’installatore, ma i problemi si risolvono in un giorno. Questo vale soprattutto se si abita in un appartamento in condominio e si vuole, per esempio, sostituire la propria caldaia autonoma.

    Viessmann-Professional-Network-superbonus-110

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